RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Titolo I

Imprese e professioni più libere (articoli da 1 a 8).

        Le norme in esame prevedono l'eliminazione di ostacoli ad attività commerciali (articolo 1), nell'intermediazione commerciale e di affari (articolo 2), l'applicazione del principio comunitario di libera concorrenza al settore della componentistica dei veicoli a motore (articolo 3), alle misure della distribuzione del GPL (articolo 4), la verifica della liberalizzazione dei servizi a terra degli aeroporti civili (articolo 5), alcune norme di principio e la previsione di una indagine conoscitiva in materia di trasporto ferroviario (articolo 6), alcune misure per la liberalizzazione dei servizi di trasporto locale di carattere innovativo - con ciò intendendosi servizi quali l'uso multiplo, la condivisione di veicoli e il trasporto ecologico - (articolo 7) e il riordino, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale (articolo 8).
        Le citate norme non comportano alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, liberando al contrario le risorse umane, organizzative e finanziarie oggi impegnate dalle procedure amministrative di interdizione o di selezione al fine dell'accesso limitato alle attività in esame.

Titolo II - Impresa più facile.

Capo I - Abolizione e semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli impianti produttivi (articoli da 9 a 18).

        L'articolo 9 stabilisce i nuovi princìpi generali per il procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive.
        Gli articoli da 10 a 16 sono riferiti all'installazione di impianti produttivi; in particolare gli articoli 10 e 11 riguardano la dichiarazione unica e i casi esclusi, l'articolo 12 l'autorizzazione mediante conferenza di servizi telematica, l'articolo 13 la chiusura dei lavori e il collaudo, gli articoli 14 e 15 i controlli; gli articoli 16 e 17 conferiscono deleghe al Governo in materia, l'articolo 18 abroga precedenti disposizioni.
        Le norme in esame non comportano alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, risolvendosi in una razionalizzazione dei compiti delle amministrazioni statali, regionali e comunali coinvolte, che potranno utilizzare le risorse umane, organizzative e finanziarie, liberate dall'abbattimento degli adempimenti amministrativi e dalle semplificazioni procedurali, per le proprie finalità istituzionali

 

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di controllo nel territorio a tutela degli interventi pubblici della comunità locale e dei diritti dei cittadini.
        In particolare, l'articolo 9, comma 9, non comporta alcuna riduzione di gettito per la finanza pubblica, in quanto la misura del dimezzamento delle spese e dei diritti dovuti per procedure autorizzatorie per il caso di presentazione di dichiarazione di conformità è già prevista, a legislazione vigente, dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come sostituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440, in conformità alle previsioni della legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Ai sensi di tale disposizione, infatti, le spese e i diritti sono dovuti nella misura del 50 per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica.
        Quanto, poi, alla previsione di un indennizzo forfetario per la violazione delle modalità di effettuazione dei controlli, di cui all'articolo 15, comma 4, la disposizione è da intendere nel senso che le eventuali spese verranno fronteggiate nell'ambito delle disponibilità delle amministrazioni interessate previste a legislazione vigente.

Capo II - Ulteriori misure per le imprese (articoli da 19 a 27).

        Il capo disciplina misure di semplificazione dell'attività amministrativa.
        In particolare l'articolo 19 semplifica la procedura di verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento; l'articolo 20 conferisce delega al Governo in materia di semplificazione per il rilascio del certificato di prevenzione incendi; l'articolo 21 delega il Governo ad adottare misure fiscali dirette a favorire la capitalizzazione delle imprese garantendo espressamente che dall'attuazione congiunta delle deleghe di cui allo stesso articolo e all'articolo 33 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        L'articolo 22 semplifica la tenuta delle scritture contabili per le società a mutualità prevalente in caso di momentanea perdita di tale status.
        L'articolo 23 estende la nozione di media e piccola impresa alle imprese di spettacolo, dando a queste ultime la possibilità di accedere alle agevolazioni già previste dalla normativa comunitaria e nazionale, andando, quindi, ad incidere solo sulla platea dei soggetti ammessi ai contributi, senza comportare altresì oneri per la finanza pubblica.
        L'articolo 24 si occupa della pubblicazione informatica degli atti nell'albo pretorio; l'articolo 25 abolisce altre certificazioni dovute dalle imprese; gli ultimi due articoli 26 e 27 introducono modifiche al codice civile, semplificando le formalità per il conferimento di poteri di rappresentanza dell'imprenditore e in materia di tenuta dei libri obbligatori e dell'elenco dei soci.
        Tutte le citate norme non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica operando, al contrario, una razionalizzazione e una diminuzione della spesa.

 

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        Con riferimento, infine, all'articolo 23, si evidenzia che l'estensione delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per le piccole e medie imprese dalle normative vigenti agli organismi dello spettacolo è da intendere circoscritta agli stanziamenti già esistenti.

Titolo III

Scuola, imprese e società (articoli da 28 a 31).

        L'articolo 28 prevede norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale e dunque non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        L'articolo 29, prevedendo una delega al Governo in materia di organi collegiali delle istituzioni scolastiche, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        L'articolo 30 istituisce il Fondo di perequazione presso il Ministero della pubblica istruzione. La norma non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto la consistenza annuale del Fondo stesso, fissata nella misura del 5 per cento, è posta a carico del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
        L'articolo 31 detta disposizioni finali, modificazioni e abrogazioni.

Titolo IV

Cittadino e consumatore (articoli da 32 a 34).

        L'articolo 32, eliminando la clausola di massimo scoperto e sanzionando con la nullità l'inserimento di clausole contrattuali aventi questo oggetto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
        L'articolo 33 prevede una delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come espressamente sancito al comma 5, il quale prevede che dall'attuazione congiunta delle deleghe di cui al presente articolo e all'articolo 21 non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        L'articolo 34 semplifica gli adempimenti relativi alla concessione di indennità per le famiglie di invalidi civili minori.

Titolo V

Semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli (articoli da 35 a 41).

        Le norme in esame riguardano la semplificazione in materia di circolazione giuridica dei veicoli e, in particolare:

            l'articolo 35 disciplina la portabilità della targa, che diviene personale;

 

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            l'articolo 36 dispone la modifica del regime giuridico di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prevedendo, per gli atti opponibili ai terzi, la registrazione presso l'archivio nazionale dei veicoli e l'abolizione del pubblico registro automobilistico;

            l'articolo 37 prevede che al personale del pubblico registro automobilistico vengano applicate le procedure di mobilità previste dagli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001;

            l'articolo 38 conferma l'applicazione dell'imposta di trascrizione già prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

            l'articolo 39 reca norme di attuazione;

            l'articolo 40 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi specificati dalla norma;

            l'articolo 41 reca modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie.

        Tutte le sopra specificate norme non comportano alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica. In particolare l'articolo 39 prevede, in via cautelativa, che con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, tutte le disposizioni per la disciplina dei nuovi procedimenti e le norme transitorie eventualmente necessarie, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

Titolo VI

Norme finali (articoli 42 e 43).

        L'articolo 42 dispone in merito alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.
        L'articolo 43 regola l'invarianza della spesa.

 

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